Il Regolamento n.852/2004 del Parlamento Europeo per la sicurezza alimentare
Secondo quanto affermato dal Regolamento(CE) n.852/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 in merito al tema dell’igiene e della sicurezza alimentare dei prodotti è necessario garantire la completa tutela dei consumatori ponendo norme specifiche che comprendono il trattamento di prodotti destinati ad uso alimentare dalla produzione primaria fino alla distribuzione.
Questo regolamento è una revisione della legislazione comunitaria (155/97) in merito ad igiene alimentare e sicurezza, di cui alla Direttiva 93/43/CEE del Consiglio Europeo. Il fine ultimo di questo regolamento è quello di attuareuna comune politica sulla sicurezza da applicare a tutti i settori dell’alimentare.
Scopo base è quello di garantire una legislazione unica per tutelare igiene e sicurezza in tutte le fasi del processo produttivo, dalla produzione primaria fino alla vendita diretta al consumatore finale. Attenzione però, il regolamentonon tratta gli aspetti relativi alla composizione o alla qualità dei prodotti, né tantomeno quelli relativi alla nutrizione.
Nello specifico il regolamento prevede la totale responsabilità del rispetto delle norme a carico dell’operatore responsabile del settore, in particolare per quanto riguarda gli operatori del settore alimentare che devono applicare i principi di HACCP e autocontrollo alimentare stabiliti all’interno del manuale nazionale che per essere effettivo deve risultare conforme ai principi del Codex Alimentarius ed essere approvata dalla Commissione.
Il sistema di autocontrollo alimentare non sostituisce però i regolari controlli effettuati dalle autorità competenti.
All’interno del Regolamento è presente un allegato che riporta le specifiche tecniche e di idoneità dei locali. Questo aspetto interessa particolarmente gli operatori del settore in quanto dalla correttezza di questi requisiti dipende l’autocertificazione prevista dalla Dichiarazione di Inizio Attività e quindi rafforzare l’aspetto normativo delle singole Regioni italiane.